1 – Chi sono gli invalidi civili

1.1 – GENERALITÀ

L’Art. 2, 2° Comma, della Legge 118/71, integrato dall’Art. 6 del Decreto Legislativo 509/88, recita:
“Si considerano invalidi civili, i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, le insuf cienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18 o ultrasessantacinquenni, che abbiano dif coltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Sono esclusi gli invalidi per causa di guerra, di lavoro, i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi. Il grado di invalidità civile minimo riconoscibile è del 33%.

1.2 – INVALIDI SUL LAVORO

Un capitolo a parte è costituito dagli invalidi sul lavoro che fruiscono di procedure e diritti completamente diversi e sicuramente più favorevoli rispetto agli invalidi civili.
Gli infortuni e le malattie invalidanti acquisiti durante l’attività lavorativa sono gestite dall’INAIL con procedure proprie, per le quali si rimanda alle sedi territoriali dell’INAIL.

1.3 – DOMANDA DI INVALIDITÀ

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve seguire una serie di passaggi.

1.3.1 – Il certi cato del medico curante

Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (o ad un medico autorizzato come certi catore) per il rilascio del certi cato introduttivo. Basandosi sui modelli di certi cazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagra ci, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le pa

tologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. In ne deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Questo certi cato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certi catori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identi cherà in ogni successiva certi cazione.

Una volta compilato il certi cato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certi cato introduttivo rmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.

La ricevuta indica il numero di certi cato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certi cato ha validità 90 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certi cato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

1.3.2 – La presentazione della domanda all’INPS

La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni. Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’INPS, sezione dei Servizi online (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primi otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).

Nella fase della presentazione si abbina il certi cato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagra ci, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.

Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certi cata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul usso del procedimento che lo riguarda. Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).

1.3.3 – La ricevuta e la convocazione a visita

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.

Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono ssati indicativamente dei nuovi limiti temporali:

  • –  per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
  • –  in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporalescende a 15 giorni.
    Se non è possibile, in tempo reale, ssare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di de nire in seguito la prenotazione della visita.
    Una volta de nita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail eventualmente comunicata.
    Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certi cato rmata dal medico certi catore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
    Nella stessa lettera viene ricordato che:
    – il Cittadino può farsi assistere,durantelavisita,daunsuomedicodi ducia;
  • –  in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegando si al sito dell’INPS e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
  • –  se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancatapresentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di ef cacia della stessa.
  • 1.3.4 – Visita domiciliare

    Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
    Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certi cato introduttivo.

    Il certi cato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già ssata per la visita ambulatoriale.
    È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certi cazione e dispone o meno la visita domiciliare.

    In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno noti cate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

    1.3.5 – La visita

    La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1° gennaio 2010 è – in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 – integrata con un medico dell’INPS.
    La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certi cato medico. La persona può farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria ducia.

    Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

    Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati. Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.

    In caso di assenza a visita senza giusti cato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certi cato da parte del medico curante.

    1.3.6 – La veri ca

    Come già detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico

    dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione.
    Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS viene considerato de nitivo.

    Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il usso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e “messo in lavorazione”.

    Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.

    La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANF- FAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certi cazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999). La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.

    1.3.7 – L’invio del verbale

    Il verbale de nitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.
    Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio nale per gli usi amministrativi.
    Se il giudizio nale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
    Anche queste informazioni niscono nella “banca dati” e completano il pro lo della persona ai ni dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.

    Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.
    I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.

    1.3.8 – Decorrenza dei bene ci economici

    I bene ci economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’Azienda USL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

    1.3.9 – Il ricorso

    Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non ssi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una difda all’Assessorato regionale competente che provvede a ssare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario. Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (USL o INPS) che si intenda constestare è necessario presentare istanza di accertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla noti ca del verbale, presso il giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso l’accertamento tecnico preventivo. Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

    1.4 – PRESTAZIONI A CUI HA DIRITTO L’INVALIDO CIVILE

    A seconda del grado d’invalidità riconosciuto e delle condizioni economiche del soggetto, l’invalido civile può avere diritto a una o più delle seguenti prestazioni:
    – assistenza economica tramite provvidenze speci che;

    – assistenza sanitaria e riabilitativa;
    – fornitura di ausili, protesi e ortesi;
    – assistenza scolastica e diritto allo studio;

    – formazione professionale;
    – collocamento al lavoro;
    – agevolazioni scali.

    1.5 – LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

    Le provvidenze economiche riconosciute agli invalidi con inabilità lavorativa permanente superiore al 74% e ai minori di anni 18 con dif coltà a svolgere le funzioni proprie della loro età e a coloro che necessitano di un accompagnatore perché impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita sono la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza, l’indennità di frequenza, l’indennità di accompagnamento, l’assegno ordinario di invalidità INPS, la pensione di inabilità INPS.

    Pensione di inabilità

    La pensione di inabilità è stata istituita dall’Art. 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. La pensione è di tredici mensilità pagate mensilmente ed è concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per il riconoscimento dell’invalidità. La pensione è concessa per intero anche agli invalidi ospiti di Istituti o Case di riposo. Il presente bene cio economico non è reversibile e viene liquidato no al compimento del 65° anno di età dall’INPS; in seguito viene erogato dall’INPS sotto forma di pensione sociale. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente ssati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

    Condizioni:

    – età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
    – essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di

    carta di soggiorno;
    – avere il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%;
    – disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10. Importo 2016: Euro 279,47 per 13 mensilità.
    Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 430,84 per 13 mensilità.
    La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.
    Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

    Assegno mensile di assistenza

    L’assegno mensile di assistenza è stato istituito dall’Art. 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. L’articolo precisava che l’assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa pari a due terzi (67%). Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L’innalzamento tuttavia è decorso dall’entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.

    Condizioni:

    – età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
    – essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di

    carta di soggiorno;
    – avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
    – disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.800,38;
    – essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste

    di collocamento bisogna disporre di un certi cato di incollocabilità; può percepire l’assegno anche chi è occupato part-time, in tal caso, infatti, si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

    Importo 2016: Euro 279,47 per 13 mensilità.
    L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP). È inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Dopo il sessantacinquesimo anno di età l’assegno viene trasformato in pensione sociale. L’assegno è incompatibile con l’attività lavorativa e con altre pensioni o rendite. Al compimento dei 65 anni, è sostituito dalla pensione sociale corrisposta dall’INPS. Le modalità di erogazione sono identiche a quelle per la pensione di invalidità. L’assegno è subordinato ai limiti di reddito stabiliti dal Ministero.

    Indennità di frequenza

    L’indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.
    Condizioni:
    – no a 18 anni di età;

    – essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

    • –  essere stato riconosciuto “minore con dif coltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (Legge 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
    • –  frequenza di un centro di riabilitazione, centri di formazione professionale, centri occupazionali o a scuole di ogni ordine e grado;- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.800,38. Importo 2016: Euro 279,47.
      L’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o ai cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del novembre 2002, n. 467, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Art. 1 Comma 3 nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido. L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti. Tra i 18 e i 55 anni è obbligatoria l’iscrizione ai Centri per l’Impiego.Indennità di accompagnamentoL’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni siche o psichiche.
      Condizioni:

      – viene erogata indipendentemente dall’età;

    • –  essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare dicarta di soggiorno;
    • –  avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado dideambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vitatipici dell’età;
    • –  non essere ricoverato in Istituto con pagamento delle rette a carico delloStato (o di Ente pubblico).
      Importo 2016: Euro 512,34 per 12 mensilità.
      L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione: pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età. L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale e viene erogata anche ai detenuti.
    • Assegno ordinario di invalidità INPS

      Il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto all’assegno ordinario di invalidità, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:
      – sia affetto da infermità sica o mentale tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini1, almeno di un terzo;

      • –  sia iscritto all’INPS da almeno 5 anni;
      • –  abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi(260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versatinel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. In base all’Art. 1, Comma 2, Legge 222/1984, si ha diritto all’assegno ordinario di invalidità anche se l’invalidità è preesistente al rapporto assicurativo, purché successivamente le condizioni di salute siano peggiorate o siano insorte nuove infermità.
        L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti. Al raggiungimento dell’età pensionabile e in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia.
        L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con l’attività di lavoro dipendente o autonomo.
        Domanda. La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata presso una sede dell’INPS sull’apposito modulo, allegando i seguenti documenti:
        – i certificati anagra ci e dichiarazioni sostitutive richiesti;
        – certificato medico attestante l’infermità sica o mentale che ha ridotto lacapacità di lavoro.
        Decorrenza. L’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità ha inizio dal mese successivo alla data di presentazione della domanda; esso ha validità triennale e, su domanda del bene ciario, può essere confermato per tre volte consecutive, dopodiché diventa de nitivo.
        Ricorso. Se la domanda di assegno ordinario di invalidità è stata respinta, si potrà presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di noti ca del provvedimento.

        1 La capacità di lavoro, valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato, consiste nella idoneità a svolgere non solo il lavoro di fatto esplicato, ma tutti i lavori che l’assicurato per condizioni siche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (Cassazione 28 dicembre 1996, n. 11541).

         

         

         

        Pensione di inabilità INPS

        Il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto alla pensione di inabilità (Legge 222/1984), purché sia in possesso dei seguenti requisiti:
        – sia affetto da infermità sica o mentale tale da provocare l’assoluta e

        permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa;

        • –  sia iscritto all’INPS da almeno 5 anni;
        • –  abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi(260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versatinel quinquennio precedente la domanda di pensione.
          La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. Essa è incompatibile con l’attività di lavoro dipendente o autonomo.
          Domanda. La domanda di pensione di inabilità può essere presentata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata. Va presentata presso una sede dell’INPS sull’apposito modulo, allegando i seguenti documenti:
          – i certi cati anagra ci e dichiarazioni sostitutive richiesti;
          – certi cato medico attestante l’infermità sica o mentale che ha ridotto lacapacità di lavoro.
          Decorrenza. La pensione di inabilità decorre:
          – dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
          – dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività;
          – dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi. Ricorso. Le modalità per la presentazione del ricorso nel caso in cui la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità sia stata respinta, sono le stesse applicate per la mancata concessione dell’assegno ordinario di invalidità.

          Accreditamento direttamente in banca

          Con Decreto del Ministero del Tesoro 28 novembre 1996 è ora possibile chiedere il pagamento delle pensioni, assegni e indennità erogate dal Ministero dell’Interno tramite l’INPS direttamente sul proprio conto corrente bancario evitando così la presenza allo sportello postale.

          Per la procedura rivolgersi a qualsiasi banca.


...continua

Tratto da "Blue Book - 201 risposte alla mielolesione" di Mauro Menarini e Judit Timar,
Versione completa con testo e immagini ordinabile in modo completamente gratuito.


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