3 – Lavoro
3.1 – L’INSERIMENTO LAVORATIVO
L’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili è regolato dalla Legge 68 del 12 marzo 1999. Tale legge sostituisce la precedente del 1968 n. 482. La differenza principale fra i due testi è che mentre nella 482 veniva garantito un “posto di lavoro” qualsiasi spesso assai al di sotto delle reali capacità professionali della persona disabile, con la 68 il nucleo della norma ruota intorno all’inserimento mirato, cioè la persona giusta al posto giusto attraverso tutta una serie di azioni positive. La nuova legge obbliga le aziende con oltre 15 dipendenti, e anche quindi molte piccole imprese, ad assumere una persona disabile, mentre se la azienda ha fra 35 e 50 dipendenti è obbligata ad assumerne due. Oltre 50 dipendenti la percentuale da assumere è il 7% dei dipendenti computabili.
Le imprese obbligate ricevono uno sgravio contributivo se il grado di invalidità supera il 69% e talora anche degli incentivi dalle Regioni.
Le categorie bene ciarie sono:
• invalidi civili in età lavorativa, che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia e ciechi civili assoluti ocon un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione;
• invalidi del lavoro aventi un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con quelle minorazioni previste dalle norme sulle pensioni di guerra (D.P.R.915/78);
• vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge n. 302/90), vedove ed orfani di guerra, del lavoro o per servizio, invalidi del personale militare e della protezione civile.
Per avere diritto al collocamento obbligatorio, l’invalido, oltre al riconoscimento del grado di invalidità rilasciato dalla Commissione ASL (dall’Ente preposto), deve iscriversi agli elenchi speciali tenuti dai Centri per l’Impiego locali. Per tale iscrizione è necessario che vengano stabilite le condizioni di disabilità. Al momento dell’iscrizione il “comitato tecnico”, istituito presso la Commissione del Centro per l’ Impiego (Provincia
le) per il collocamento obbligatorio, compila una scheda, nella quale sono indicate le residue capacità lavorative del soggetto disabile.
Sulla base di quanto contenuto nelle schede, del reddito dell’interessato, del numero delle persone a carico e dell’anzianità di iscrizione, viene formata una graduatoria unica pubblica di precedenza nell’avviamento al lavoro dei disabili. Le Regioni possono prevedere anche altri criteri. Nel caso di nuove assunzioni i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare agli uf ci competenti (Centri per l’Impiego locale) di Provincia e della Regione, un prospetto dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
3.2 – AGEVOLAZIONI
Permessi di lavoro retribuiti
Sono previsti permessi lavorativi retribuiti ai disabili o ai loro famigliari (Art. 33 della Legge 104 del 1992); essendo questo un tema molto utile da conoscere per i disabili e i loro familiari cercheremo di dare qualche riferimento in più.
1. Norme a favore della lavoratrice madre o, in alternativa del lavoratore padre, anche adottivi o af datari di minore con handicap in situazione di gravità, cioè aventi necessità di intervento assistenziale permanente:
a) il diritto al prolungamento, no a tre anni, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; ricordiamo che nel periodo di astensione facoltativa compete una indennità economica pari al 30% delle retribuzione, con esclusione della maturazione dei ratei di 13a, 14a e di ferie; matura invece l’anzianità di servizio;
b) la fruizione, in alternativa al predetto diritto, di due ore di permesso giornaliero retribuito, no al compimento del terzo anno di vita del bambino; compete in questo caso il 100% della retribuzione, così come per le ore di allattamento;
c) il diritto, successivamente al terzo anno di vita del bambino, a tre giorni di permesso mensili; l’agevolazione spetta anche alla persona che assiste il bambino invalido, purché parente o af ne entro il terzo grado; compete la retribuzione al 100%, con esclusione della maturazione dei ratei di 13a, 14a e ferie; matura l’anzianità di servizio.
2. Norme a favore del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità una persona con handicap in situazione di gravità, parente o af ne entro il terzo grado, con lui convivente:
a) il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito di sede senza il suo consenso;
b) tre giorni di permesso mensili, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno; compete la retribuzione al 100% con esclusione della maturazione dei ratei di 13a, 14a e ferie; matura invece l’anzianità di servizio.
3. Norme a favore della persona maggiorenne, portatrice di handicap in situazione di gravità:
a) il diritto a usufruire di permessi di due ore giornaliere o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile; compete la retribuzione al 100%, con esclusione della maturazione dei ratei di 13a, 14a e ferie; matura invece l’anzianità di servizio;
b) il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.
L’INPS ha riconosciuto, con Circolare n. 80 del 24 marzo 1995, il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per i parenti no al terzo grado, che assistono familiari conviventi, di età superiore ai tre anni, con un handicap in situazione di gravità accertata e che non siano ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati.
Per parenti no al terzo grado devono intendersi (oltre al coniuge): bisnonni, nonni, padre/madre, fratelli/sorelle, gli, nipoti, zii, suoceri, cognati, nuore/generi.
In precedenza tali permessi non venivano indennizzati dall’Istituto anche a causa della mancata copertura nanziaria da parte dei ministeri competenti.
La Circolare n. 80 dell’INPS ne riconosce invece ora la retribuibilità, dando nello stesso tempo indicazioni sulla procedura da seguire per ottenere i permessi retribuiti.
La Legge 8 marzo 2000 n. 53, altrimenti nota come “Legge sui congedi parentali”, all’Art. 19 ha escluso la convivenza con la persona handicappata
Una volta compilato il certi cato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certi cato introduttivo rmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta indica il numero di certi cato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti. Il certi cato ha validità 90 giorni (messaggio INPS 28110/2010): se non si presenta in tempo la domanda, il certi cato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
La presentazione della domanda all’INPS
La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni. Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’INPS, sezione dei Servizi online (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certi cato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagra ci, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certi cata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul usso del procedimento che lo riguarda. Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
È bene ricordare che l’accertamento dell’handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell’invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte.
La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono ssati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
– per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di
30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
– in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06
o per patologia ricompresa nel D.M. 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale, ssare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di de nire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta de nita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certi cato rmata dal medico certi catore; documentazione sanitaria), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
– il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
– in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’INPS e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identi cazione personale (PIN);
– se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di ef cacia della stessa.
La presentazione della domanda al datore di lavoro e all’INPS
Dopo avere ottenuto il riconoscimento della gravità, occorre presentare domanda al datore di lavoro e successivamente all’INPS per usufruire dei permessi allegando:
a) certi cato della situazione di gravità come previsto al punto 1;
Congedo straordinario per cure
b) certi cato di stato di famiglia.
Sono esclusi dal diritto ai permessi i collaboratori domestici ed i lavoratori a domicilio.
Ai lavoratori handicappati con invalidità superiore al 50% è concesso annualmente un periodo di congedo per cure non superiore ai 30 (15) giorni (D.L. 509/88, Art. 10, D.L. 119, 18/07/2011, Art. 7).
Il congedo non può essere computato come periodo feriale, esso costituisce un diritto soggettivo della persona con handicap e come tale non può essere negato dal datore di lavoro purché sussistano i requisiti medico-legali per la concessione.
Il congedo straordinario per cure è riconducibile all’assenza per malattia di cui all’Art. 2110 del Codice Civile (sentenza Corte Costituzionale n. 599/1987, Cassazione n. 4279/1986 e Sezioni Unite Cassazione n. 5634/1988), pertanto non comporta la perdita della retribuzione per le assenze effettuate a tale titolo.
Per ulteriori approfondimenti consultare i singoli CCNL.
Per usufruire del congedo occorre:
• chiederealproprioMedicouncerti catocheattestil’esigenzadellecure
e la loro esatta natura;
• presentare domanda di autorizzazione alla ASL di residenza, allegando
il certi cato medico e copia del certi cato di invalidità.
Il congedo come detto non può superare i 30 (15) giorni e non può essere spezzato in più periodi.
Lavoro part-time
Il lavoratore disabile, occupato con retribuzione non superiore a 10.000,00 Euro annui e che aspiri ad un’altra occupazione più consona alla sua invalidità, conserva l’iscrizione negli elenchi speciali. La misura retributiva indicata è valida in Emilia Romagna per cui andrà richiesta ai Centri per l’Impiego provinciali, in quanto entità deliberata localmente, non essendo più valida la norma delle 20 ore mensili da non superare (Legge 56/87).
Congedo retribuito di due anni per i genitori di handicappati gravi
La Legge 388 del 23 dicembre 2000 (Art. 80 Comma 2) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. La condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità. La Legge Finanziaria per il 2004 (Art. 3 Comma 106, Legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha abrogato il limite che imponeva di concedere i congedi retribuiti solo nell’ipotesi in cui la persona disabile fosse in possesso del certi cato di handicap grave da almeno cinque anni. Questa condizione esclude la possibilità di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l’accertamento dell’handicap. Altra condizione è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. La Legge 388/2000 (Art. 80 Comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione gurativa. L’indennità e la contribuzione gurativa spettano no ad un importo complessivo massimo di 47.351,12 Euro annui per il congedo di durata annuale. Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap. Durante la fruizione di questo congedo i lavoratori non hanno diritto alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dall’Articolo 33 della Legge 104/1992. La disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o af ni (ad esempio la moglie del disabile), né consente l’applicazione del bene cio a lavoratori diversi dai genitori nel caso questi siano anziani o impossibilitati sicamente all’assistenza.
Assicurati INPS
L’INPS ha regolamentato con due Circolari (133 del 17 luglio 2000 e 138 del 10 luglio 2001) la fruizione di tale bene cio, introducendo alcune particolarità rispetto alle indicazioni della norma istitutiva. Nel caso di glio maggiorenne convivente con il genitore richiedente, la concessione del congedo è possibile anche se l’altro genitore non lavora, o se sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile. Nel caso invece di glio handicappato maggiorenne non convivente con il richiedente, è necessario che sia garantita la continuatività ed l’esclusività dell’assistenza. Quindi se nel nucleo familiare del portatore di handicap sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il congedo retribuito non può essere concesso. Altra particolarità introdotta dall’INPS, riguarda l’ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.
Assicurati INPDAP
L’INPDAP con la Circolare del 10 gennaio 2002, n. 2 fornisce la propria interpretazione dell’Articolo 80, Comma 2 della Legge 388, proponendo una lettura più restrittiva di quella dell’INPS. Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il glio è minorenne è possibile fruire del bene cio anche se l’altro genitore non lavora. Se il glio è maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il glio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l’impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza. Per quanto riguarda i fratelli o le sorelle (anche adottivi) del disabile grave, possono godere del congedo retribuito solo in caso di decesso dei genitori. Devono tuttavia risultare conviventi con il disabile sia che questi sia minorenne che maggiorenne.
...continua