4 – Barriere architettoniche

4.1 – GENERALITÀ

Il disabile con limitata capacità motoria esprime bisogni del tutto simili a quelli degli altri cittadini.
Perciò, per essere soddisfatti, tali bisogni richiedono gli stessi servizi che fanno parte del comune concetto di “qualità della vita”.

Solo la presenza di quelle che vengono comunemente denominate “barriere architettoniche” limita la fruizione di queste strutture, servizi o attività indispensabili ad una autonoma vita di relazione. Esse si configurano essenzialmente come gradini, pendenze eccessive, porte strette, pavimentazioni sdrucciolevoli o sconnesse, accessori e complementi posti in punti eccessivamente alti, servizi igienici inaccessibili. Una corretta progettazione delle opere edilizie e limitati interventi sulle strutture esistenti rappresentano non solo una necessaria attenzione alle esigenze dell’utente disabile, ma anche una azione di prevenzione di possibili infortuni ed un maggior livello di servizio per tutti i cittadini.

4.2 – CONTRIBUTI REGIONALI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

Ai sensi della Legge 13/1989, gli interventi negli edi ci privati per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti possono essere compiuti in deroga a quanto previsto nei Regolamenti edilizi comunali, in quanto specifica legislazione prevalente. Si richiede comunque il rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, e di quelle relative ai beni storico-culturali.

Nel caso di edifici plurifamigliari è richiesta una delibera da parte dell’assemblea condominiale: in caso di assenso, è il condominio che si fa carico delle spese per gli interventi nelle parti comuni; in caso di rifiuto, il disabile (o chi per esso) può in ogni caso intervenire per l’abbattimento delle barriere esistenti, però a spese proprie.

L’esecuzione di opere interne non è soggetta a concessione edilizia o autorizzazione: è sufficiente che l’interessato presenti al sindaco, contestualmente all’inizio dei lavori, una relazione a rma di un professionista abilitato. Qualora, invece, vi sia una alterazione dell’aspetto esteriore o della

sagoma dell’edificio è richiesta una autorizzazione del sindaco all’esecuzione dei lavori.
A tali domande devono essere allegati un certificato medico in carta libera attestante l’handicap e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti l’ubicazione dell’abitazione e gli ostacoli presenti su cui si intende intervenire.

Per l’abbattimento di tali barriere è prevista anche una forma di contribuzione: la domanda va presentata entro il primo marzo di ogni anno, indirizzata al sindaco e corredata di tutta la documentazione vista in precedenza (certificato medico, dichiarazione sostitutiva, relazione di un tecnico abilitato).

Si fa per inciso presente che ogni opera realizzata in contrasto con la legislazione sulle barriere architettoniche non può essere considerata abitabile o agibile, ai sensi dell’Art. 24 della Legge 104/1992.
La domanda va presentata in Comune e indirizzata al sindaco.

Il contributo è costituito da un massimo di 2.582,28 Euro che viene erogato per intero; oltre tale cifra il contributo è pari al 25% dell’eccedenza (129,11 Euro, per ogni ulteriori 516,00 Euro) no al raggiungimento di 12.911,42 Euro: l’eccedenza di questi importi, no al raggiungimento di 51.645,69 Euro (cifra massima su cui sono previsti contributi, IVA compresa), prevede un contributo del 5%.

Documenti necessari oltre ai moduli distribuiti presso l’ufficio (in bollo):

• preventivo dell’intervento oggetto di richiesta di contributo rmato da un professionista abilitato;

• certi cato medico o certi cato medico di invalidità della apposita Commissione;

• atto notorio che verrà compilato presso gli uffici.

Le richieste devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno, per l’anno precedente; nel caso in cui non riescano ad andare a contributo vengono riproposte automaticamente dall’uf cio l’anno successivo. Le opere oggetto di richiesta non devono essere già iniziate.

Legislazione specifica:
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Circolare 22 giugno 1989, n. 1669 Legge 5 febbraio 1992, n. 104

4.3 – NORME PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI, SPAZI E SERVIZI PUBBLICI Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edi ci pubblici, negli spazi pedonali, nei servizi igienici pubblici, nell’arredo urbano, nei parcheggi, nei mezzi pubblici di trasporto.

Mentre si rimanda ad esso per maggiori dettagli (si rammenta che gran parte del D.P.R. è stato tratto dalle norme di attuazione della Legge 13/89 sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edi ci privati), si ricordano due novità del D.P.R. 503/96 che interessano direttamente i disabili.
L’Articolo 11, 3° Comma, consente circolazione e sosta dei veicoli con contrassegno H nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali.
Il 4° Comma del medesimo Articolo consente ai veicoli con l’apposito contrassegno di percorrere le corsie preferenziali.
Il 5° Comma dell’Articolo 1 istituisce un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con dif coltà motorie la fruizione dei servizi erogati negli edi ci pubblici. Tale servizio doveva essere istituito entro il 10 aprile 1997, termine dei sei mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. concesso alle Amministrazioni per dotarsi del servizio di chiamata in attesa dell’adeguamento degli edifici alle norme.


...continua

Tratto da "Blue Book - 201 risposte alla mielolesione" di Mauro Menarini e Judit Timar,
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