5 – La patente di guida

Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.

5.1 – LA VISITA

Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale (C.M.L.) preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per Provincia; in alcune città (Milano, Roma e altre), le Commissioni sono più di una, divise tra le maggiori ASL.

La C.M.L. è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un Medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C.; a sua volta la C.M.L. può avvalersi di esperti come previsto dall’Art. 330 del Regolamento del C.d.S.

La visita di idoneità si richiede presentando un certi cato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.
Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un Medico di ducia. Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certi cati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo signi ca che l’idoneità non può essere ri utata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.

Il certi cato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni.

5.2 – IL RICORSO

Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo.
Va rilevato che se il disabile ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se ritiene che l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale può ri utarsi di sottoscrivere il verbale di visita.

La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento.
Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre “ex Mot. 5” – via G. Caraci 36 – 00156 Roma.

Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita).
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un Medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.

Vale la pena di sottolineare – pur trattandosi di un’ipotesi infrequente – che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.

Un esempio

La Commissione prescrive come adattamenti acceleratore a cerchiello, cambio automatico e leva a lungo braccio per il freno. Il candidato è convinto di riuscire a guidare anche senza cambio automatico o comunque con servofrizione (nel tal caso la C.M.L. deve segnalare tutte e due le opzioni). Il candidato può presentare ricorso ed essere sottoposto nuovamente a verifica.

5.3 – L’ESAME DI GUIDA

Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certi cato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modi che dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).

Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente, utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell’ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.

Non è obbligatorio utilizzare, per l’esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l’importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla C.M.L.

Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti de nitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. È stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell’auto solitamente utilizzata.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l’esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certi cato di idoneità rilasciato dalla Commissione.

I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse of cine che hanno modi cato il mezzo.

5.4 – IL RINNOVO

Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso – viste le speci che situazioni o particolari patologie invalidanti – viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale un certi cato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appun

tamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione, è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.

5.5 – LA PATENTE EUROPEA

Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante”.
La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva Comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo speci co aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un’ulteriore Direttiva Comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.

Il Ministero dei Trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali. Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) B/45 del 12 giugno 2003.

Cosa cambia

Le Commissioni Mediche Locali, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certi cato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono, elencati nella Circolare, che essendo stati elaborati dalla Commissione Europea, potranno essere modi cati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codi cazioni numeriche.

Gli Uf ci Periferici della Motorizzazione devono veri care che i codici riportati nel certi cato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la Commissione Medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uf ci della M.C.T.C. devono annotarli sulla pratica.

L’attività di controllo si complica anche per le forze dell’ordine che devono infatti dotarsi dell’elenco dei codici, contenuti nella Circolare, per poter veri care se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti.

I codici

La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codice per ciascun adattamento possibile (o forse sarebbe meglio dire “conosciuto”). Qualche esempio.
20.13: Freno azionato dal ginocchio

20.14: Freno di servizio con comando elettrico 25.01: Pedale dell’accelerazione adattato 25.03: Pedale dell’acceleratore a bilanciere 25.04: Acceleratore manuale

25.05: Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06: Servoacceleratore (elettronico, pneumatico)
25.07: Pedale dell’acceleratore a sinistra del pedale del freno
40.09: Sterzo ai piedi
40.10: Sterzo adattato in altra maniera (joystick)
40.11: Pomello sul volante
40.12: Ortesi per mano sul volante
40.13: Uso del volante con ortesi
Un’osservazione forse estemporanea: se non vi sarà un sistema di traduzione dei codici comprensibile anche alle persone disabili, queste rischiano di non sapere con esattezza quali siano gli adattamenti prescritti.

Le minorazioni

Anche la logica dell’elencazione delle minorazioni viene notevolmente sempli cata; le categorie sono tredici, quindi piuttosto ridotte, ma soprattutto sono strettamente connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Vediamole:

• minorazione all’arto inferiore sinistro;
• minorazione all’arto inferiore destro;
• minorazioni agli arti inferiori (difetti di coordinazione, amputazione degli arti inferiori);

• arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti della posizione seduta);

• minorazione all’arto superiore destro;
• minorazione all’arto superiore sinistro;
• minorazioni agli arti superiori;
• minorazioni arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro;
• minorazioni arto superiore destro e arto inferiore destro;
• minorazioni a tre arti;
• minorazioni ai quattro arti – lesione midollare alta (da C5 a C7);
• statura ridotta – focomelia;
• altre.
Per capire il senso di questa suddivisione bisogna però comprendere a cosa serve.

I codici cumulativi

Arriviamo all’aspetto solo apparentemente più complesso ma che forse può aprire la strada a nuove possibilità di guida.
La nuova Circolare propone per ogni tipo di minorazione una serie di combinazioni di adattamenti. Le combinazioni previste sono 193, ma viene ammessa la possibilità di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non contemplate.


...continua

Tratto da "Blue Book - 201 risposte alla mielolesione" di Mauro Menarini e Judit Timar,
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