6 – Agevolazioni fiscali
La riduzione si può avere ogni quattro anni per i veicoli con adattamenti di guida speciali, entro i limiti di cilindrata fissati in 2000 cc per veicoli a benzina e 2800 cc per i veicoli diesel.
Con l’emanazione della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, tale agevolazione è stata estesa anche a coloro che sono in possesso del solo foglio rosa e anche a coloro che acquistano un veicolo già modificato di serie (cambio automatico).
6.1 – RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IVA DAL 22% AL 4% PER L’ACQUISTO DI AUTOVETTURE
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre a chi vende il veicolo o all’ufficio doganale:
• fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l’ottenimento
della stessa; nel caso del disabile “trasportato” tale documento non è richiesto;
• certi cazione attestante l’invalidità o l’handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocerti cazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è bene ciato dall’applicazione dell’IVA agevolata;
• atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocerti cazione) che il disabile è scalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.
L’Articolo 8 della Legge Finanziaria 1998 (27 dicembre 1997 n. 449) ha ulteriormente regolamentato le agevolazioni tributarie per le persone con handicap.
Viene estesa anche agli handicappati che non guidano la possibilità di fruire delle agevolazioni destinate ai disabili in possesso della patente B speciale e viene eliminato il termine di un anno entro cui occorreva conseguire la patente B speciale, pena la perdita dell’IVA ridotta al 4%.
Il periodo di quattro anni può essere ridotto nel caso che il veicolo risulti cancellato al Pubblico Registro Automobilistico per distruzione o sia stato rubato e non ritrovato (dalla detrazione viene dedotto l’eventuale rimborso assicurativo).
Per il disabile sprovvisto di reddito, la detrazione spetta al “possessore di reddito” di cui risulta a carico. Il disabile può essere considerato “ – scalmente a carico”, quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840,51 Euro e convive con il famigliare che intende avvalersi delle agevolazioni scali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
Il regime agevolato dell’IVA al 4% riguarda anche le prestazioni per adattare i veicoli resi dalle of cine e le cessioni di strumenti e accessori.
Gli adattamenti e le modi che devono risultare dalla carta di circolazione. La Legge 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) all’Art. 30 ha esteso le agevolazioni (bollo, IVA e IRPEF) anche alle persone affette da limitazioni permanenti della deambulazione o da pluriamputazioni che non necessitano di adattamenti, purché la loro situazione sia documentata dalla certificazione di handicap grave (Art. 3, Comma 3, Legge 104/92): vedere a tale proposito la Circolare del Ministero delle Finanze n. 46 dell’11 maggio 2001 (visibile su www.handylex.org).
Le auto con adattamenti dei disabili motori sono esenti dal bollo.
I veicoli esentati devono sempre essere adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie di chi li utilizza (gli adattamenti e le modi cazioni devono risultare sulla carta di circolazione).
Tra i veicoli adattati alla guida, sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico purché prescritto dalla Commissione Medica per l’idoneità alla guida.
L’esenzione compete anche ai veicoli adattati per l’accompagnamento (trasporto) dei disabili con limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Per ottenere l’esenzione occorre inviare all’Uf cio Unico delle Entrate competente per territorio:
– copia della carta di circolazione (libretto) del veicolo (uno solo) dalla quale risultino gli adattamenti (per i veicoli muniti di solo cambio automatico occorre trasmettere anche copia della prescrizione medica);
– copia della certi cazione di invalidità civile rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale da cui si evinca la pluriamputazione che interessa gli arti inferiori;
– oppure copia della certi cazione di invalidità civile nella quale sia indicata la dizione“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore” e il riferimento esplicito alla gravità della patologia;
– oppure copia della certi cazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale dalla quale risulti che l’intestatario del veicolo (o il disabile trasportato) è stato riconosciuto “persona handicappata” ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
È confermato che l’esenzione riguarda una sola auto e che i documenti devono essere prodotti entro 90 giorni dalla scadenza del bollo.
Le Regioni hanno inoltre disposto ulteriori contribuzioni: di recente la Regione Emilia Romagna ha previsto contributi anche per l’acquisto del veicolo (per informazioni rivolgersi ai Comuni o alle ASL).
6.2 – CONTRIBUTI PER L’ADATTAMENTO DEI COMANDI DI GUIDA
Per guidare l’automobile si possono installare sistemi di guida adattati alle esigenze del disabile, il cui montaggio deve avvenire presso of cine autorizzate.
È previsto un contributo del 20% della spesa; infatti la Legge 104, all’Art. 27, 1° Comma, speci ca: “A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali con incapacità motorie permanenti, le Aziende Sanitarie Locali contribuiscono alla spesa per la modi ca degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20%, a carico del bilancio dello Stato”.
Ai sensi della Legge 28 luglio 1989, n. 263, tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti, sono assoggettati all’IVA del 4%. Ai sensi dell’Art. 2, 9° Comma, del D.L. 31 dicembre 1996 si prevede per l’acquisto di “Sussidi tecnici e informatici”, rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, l’IVA del 4%. Sono esenti IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione in favore degli anziani, inabili adulti, handicappati.
Le prestazioni erogate dallo Stato tipo la pensione sociale, le pensioni, assegni e indennità varie concesse agli invalidi civili sono esenti da IRPEF, quindi non vi è l’obbligo di dichiarazione da parte di chi le percepisce.
6.5 – ONERI DEDUCIBILI
Le spese mediche e quelle di assistenza speci ca, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, si possono dedurre dal reddito complessivo.
Anche per l’acquisto di “Sussidi tecnici e informatici” (Art. 1, 1° Comma, D.L. 31 dicembre 1996) sarà possibile la detrazione per oneri prevista dall’Art. 13 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
...continua