7 – Varie

La Legge Finanziaria 1997 (662/96) articolo 1 commi 248 e 249 e l’articolo 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 hanno regolamentato le autocerti cazioni che gli invalidi devono produrre.
Più precisamente ricordiamo chi ha l’obbligo di compilare la dichiarazione di responsabilità entro il 31 marzo di ogni anno.

7.1 – AUTOCERTIFICAZIONI

Gli interessati da questo obbligo di dichiarazione sono: gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile di assistenza. Con Circolare n. 167 del 30 dicembre 2010, l’INPS ha stabilito che la dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai titolari di indennità di frequenza.

Gli invalidi al 100% titolari di sola pensione di invalidità NON sono tenuti a presentare nessuna dichiarazione periodica relativa alla loro invalidità. Gli interessati ricevono dall’INPS, in tempo utile, un avviso e la segnalazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Se si rientra nelle categorie di cui si è detto e non si riceve comunicazione entro ne febbraio, è opportuno rivolgersi all’INPS competente territorialmente.

Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica.
L’interessato ha due modalità per presentare questa dichiarazione.
Può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF, Centri autorizzati di assistenza scale) o ad un professionista abilitato che trasmetteranno i dati direttamente al sistema informatico dell’INPS. Bisogna presentarsi con la lettera ricevuta (che contiene anche dei codici a barre) e con la documentazione relativa all’invalidità, all’eventuale lavoro svolto o all’eventuale ricovero periodico per patologie legate alla propria invalidità.

In alternativa il Cittadino può trasmettere direttamente via internet le informazioni che lo riguardano utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) in suo possesso. Se non si è in possesso del PIN ne va fatta richiesta tramite il sito internet dell’INPS. In questo caso, sarà suf ciente seguire le istruzioni che si trovano sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino. 803164 è il numero verde di INPS.

Come detto le dichiarazioni sono diverse a seconda della tipologia di invalidità riconosciuta.
• Gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile sono tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa. Il relativo modello INPS è denominato Mod. ICLAV.

• Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto. Il relativo modello INPS è il Mod. ICRIC.

• Gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno stato di ricovero; anche in questo caso il modello di riferimento è il Mod. ICRIC.

• Per completezza, i titolari di pensione sociale e assegno sociale presentano la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno in istituto. Il Modello in questo caso è il Mod. ACC.ASPS.

I titolari di indennità di accompagnamento devono dichiarare se sono o meno ricoverati gratuitamente.

I titolari di assegno mensile di assistenza, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, devono dichiarare l’iscrizione nelle liste del collocamento (salvo il caso che siano stati dichiarati incollocabili e dispongano quindi di certificato di incollocabilità).

Non sono tenuti alla dichiarazione i titolari di indennità di frequenza e di pensione di inabilità.
L’apposito modulo per l’autocerti cazione sarà recapitato al domicilio dell’interessato. Occorre fare attenzione nel controllare i dati anagra ci e barrare la casella giusta.

Una volta compilato, il modulo va trasmesso con raccomandata alla Prefettura competente per territorio entro il 31 marzo di ogni anno.
La mancata presentazione dell’autocerti cazione comporta accertamenti sanitari e reddituali.

7.2 – PREPENSIONAMENTO DEI LAVORATORI DISABILI

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Articolo 80, Comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il bene cio di due mesi di contribuzione gurativa; il bene cio è riconosciuto no al limite massimo di cinque anni di contribuzione gurativa utile ai soli ni del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

Infatti, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiunge il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L’entrata in vigore di questa agevolazione è stata ssata al 1° gennaio 2002.

È il caso di precisare che la disposizione non riguarda i lavoratori parenti di persone con handicap grave.
L’INPS (Circolare n. 29 del 30 gennaio 2002) e l’INPDAP (n. 75 del 27 dicembre 2001) hanno diramato sull’argomento proprie Circolari applicative.

Circolare INPS

L’INPS ha diramato su questi aspetti una propria Circolare: è la numero 29 del 30 gennaio 2002.
Dalla nuova Circolare emergono alcune precisazioni importanti: si conferma che vengono concessi due mesi di contributi gurativi per ogni anno effettivamente lavorato, no ad un massimo di 5 anni di contributi figurativi. Se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi gurativi.

I contributi gurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità) o in quanto sordomuti. Per gli anni, pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione dei contributi gurativi non è ammissibile.

Un aspetto negativo è invece il calcolo dell’importo della pensione: la retribuzione media pensionabile utile ai ni della misura della pensione deve essere infatti determinata senza la maggiorazione dei periodi di cui all’Articolo 80, Comma 3, cioè dei contributi gurativi che sono validi ai soli ni del raggiungimento del diritto di “andare in pensione”.

Circolare INPDAP

L’INPDAP, l’Istituto che assicura buona parte dei dipendenti pubblici, con la Circolare informativa numero 75 del 27 dicembre 2001, conferma che vengono concessi due mesi di contributi gurativi per ogni anno effettivamente lavorato, no ad un massimo di 5 anni di contributi gurativi. Se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi gurativi.

L’aspetto positivo, e inatteso, è che l’INPDAP ammette che questi contributi gurativi incidono anche sull’ammontare della pensione e non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescenza.
Dalla lettura della norma originaria (Legge 388/2000) permaneva inoltre il dubbio legato alla decorrenza del calcolo dei contributi gurativi. Ci si chiedeva cioè se si dovesse iniziare a calcolare i due mesi di contributi dall’inizio della carriera lavorativa oppure dal momento in cui il lavoratore si era visto riconoscere l’invalidità.

L’INPDAP adotta questa seconda lettura. Quindi, per fare un esempio, se un lavoratore si è visto riconoscere l’invalidità civile superiore al 74% solo nel 1991, pur avendo iniziato a lavorare nel 1978, l’inizio del computo dei due mesi decorrerà dal 1991 e non dal 1978. Fanno fede le certi cazioni rilasciate dalle Commissioni preposte all’accertamento delle invalidità (civile, di guerra, di servizio), le dichiarazioni degli Uf ci del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall’INAIL o dall’IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione dell’invalidità di guerra, l’invalidità civile di guerra e per causa di servizio.

Un’indicazione particolare riguarda poi quegli invalidi civili che, per effetto dell’Art. 9 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, hanno ottenuto l’elevazione della riduzione della capacità lavorativa da due terzi al 74%. Ricordiamo che quell’articolo aveva elevato il limite di invalidità civile, previsto per l’erogazione dell’assegno mensile di assistenza, da 67% al 74% facendo però salvi i diritti acquisiti degli invalidi che già godevano di quella provvidenza.

L’INPDAP precisa che hanno diritto ai bene ci in questione solo quegli invalidi che siano in possesso di una certificazione di invalidità effettiva superiore al 74%.

Per i lavoratori sordomuti invece il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell’attività lavorativa; tale disposizione è spiegata dalla definizione stessa di sordomutismo che è acquisito prima della nascita o durante l’età evolutiva.


...continua

Tratto da "Blue Book - 201 risposte alla mielolesione" di Mauro Menarini e Judit Timar,
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